Statuto

Statuto

 

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE PODERE PIGNATELLI"

 

Capo I

 

Art. 1

Disposizioni generali

  1. E’ costituita la Fondazione Podere Pignatelli senza finalità di lucro, di seguito denominata Fondazione.

  2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed opera nel campo della didattica, della ricerca, della sperimentazione e della dimostrazione agricola nei settori delle colture erbacee, dell’arboricoltura da legno, dell’allevamento e delle fonti di energia rinnovabile di origine agricola.

  3. Il Podere Pignatelli ha origine da un lascito testamentario del fu Giuseppe Leone Pignatelli per l’istituzione di un “Podere modello con annessa scuola agraria”, riconosciuto Corpo Morale con R.Decreto 25 giugno 1882 n. DCXXVI .

 

Art. 2

Sede

  1. La Fondazione ha sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione Madonna degli Orti n. 49.

 

Art. 3

Finalità

  1. La Fondazione promuove e realizza l’attività didattica, la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione agricola nei settori delle colture erbacee, dell’arboricoltura da legno, dell’allevamento e delle fonti di energia rinnovabile di origine agricola; tali attività sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli agricoltori piemontesi appartenenti, in particolare, ai comuni di Villafranca Piemonte e di Vigone.

    In particolare la Fondazione, nel rispetto della volontà espressa dal de cuius, si propone di:

  1. promuovere e/o realizzare azioni di agricoltura sociale riconducibile ai dettami della legge 18 agosto 2015, n. 141, attualmente vigente, con particolare riferimento alle attività didattico-formative;

  2. sviluppare percorsi di innovazione per il miglioramento della qualità dell’agricoltura piemontese in relazione ai settori delle colture erbacee, dell'arboricoltura da legno dell’allevamento e delle fonti di energia rinnovabile di origine agricola;

  3. promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche del territorio piemontese;

  4. favorire l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolare sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

  5. mettere a disposizione i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai “Servizi di consulenza tecnica” svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese.

 

 

Art. 4

Attività

  1. Per perseguire le finalità di cui all’art. 3, la Fondazione svolge attività di:

  1. promozione e/o realizzazione di azioni didattico-formative;

  2. innovazione tecnologica;

  3. trasferimento di tecnologie e conoscenze innovative;

  4. ricerca, sperimentazione e dimostrazione.

  1. Per svolgere la propria attività, la Fondazione può:

  1. partecipare ai bandi per il finanziamento di progetti di ricerca, emanati da Soggetti pubblici o privati;

  2. stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, istituti pubblici e privati dotati di personalità giuridica;

  3. promuovere lo sviluppo e l’incremento di reti di ricerca interregionali ed internazionali, per incardinare la propria attività in un contesto tecnico-scientifico di alto profilo ed amplificare gli effetti di ricaduta del trasferimento tecnologico sulle filiere agroalimentari regionali.

  1. La Fondazione può realizzare, sia all'interno della sede di cui all’art. 2, sia sul territorio piemontese, programmi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico a carattere regionale. Può sviluppare materiali vegetali innovativi e relative tecniche di produzione sostenibili, atte a favorire il miglioramento qualitativo della produzione agricola piemontese, anche in funzione e a supporto della valorizzazione dei prodotti del territorio regionale.

  2. La Fondazione può svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciale, in una misura mai superiore al 50% delle principali attività di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola;

  3. Per perseguire i propri fini o finanziare le proprie attività, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni occorrenti che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, comprese le partecipazioni societarie, le acquisizioni di quote e ogni altra attività ausiliaria, accessoria, strumentale utile al perseguimento dei propri scopi.

 

Capo II

Patrimonio e mezzi economici

 

Art. 5

Patrimonio

1.Il patrimonio indisponibile della Fondazione è così composto:

  • dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dal de cuius;

  • dai beni immobili, dai valori mobiliari, da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto comunque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

4.I contributi e le elargizioni sono corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituiscono le entrate di cui al successivo articolo.

5. In caso di insufficienza o inidoneità del patrimonio al raggiungimento dello scopo della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione si riunisce per deliberare se integrare il patrimonio o proporre l’estinzione della Fondazione, ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto.

 

Art.6

Entrate disponibili

1. Le entrate della Fondazione, sono costituite:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio indisponibile;

  • da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati, che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile;

  • da contributi ottenuti per lo svolgimento di progetti di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e trasferimento tecnologico;

  • dai beni mobili ed immobili e dalle somme da chiunque conferite alla Fondazione, destinati a gestione.

  • le rendite e le risorse della fondazione, compresi gli eventuali residui attivi d’esercizio, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e la realizzazione dei suoi scopi.

 

Art. 7

Contabilità e bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. I bilanci di esercizio sono redatti secondo le disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, in quanto compatibili.

3. Il Consiglio di amministrazione, vista la relazione del Revisore unico, approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio, la nota integrativa e la relazione annuale dell'attività della Fondazione.

4. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del codice civile. Per l'attività commerciale è tenuta una contabilità separata.

 

 

Capo III

Organi ed amministrazione

 

Art. 8

Organi e loro durata

  1. Gli organi della Fondazione sono:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Revisore unico.

2. Gli organi della Fondazione durano in carica quattro anni. I loro componenti restano in carica sino alla nomina dei nuovi.

 

Art. 9

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal Vice Presidente.

 

Art. 10

Funzioni e poteri del Presidente

  1. Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione sia di fronte a terzi che in giudizio che in sede stragiudiziale. Egli assicura il regolare funzionamento della Fondazione, svolge funzioni di impulso e coordinamento in conformità agli indirizzi programmatici predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

  2. Al Presidente competono tutti i poteri non riservati dallo Statuto ad altri organi.

  3. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina l'ordine del giorno e dispone l'istruttoria degli atti.

  4. Al Presidente competono tutti i poteri di sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione.

  5. Propone al Consiglio di amministrazione l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio di previsione e le relazioni accompagnatorie.

  6. In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

 

Art. 11

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente della fondazione, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità maturata nella materia di competenza della Fondazione.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati come segue:

  1. Due dal Comune di Villafranca Piemonte;

  2. Due dal Comune di Vigone.

3. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in virtù del loro mandato.

 

 

Art. 12

Funzionamento del Consiglio di amministrazione.

  1. Le modalità di funzionamento e di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento del medesimo.

  2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica compreso il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle relative all'approvazione e alle modifiche dello Statuto e dei regolamenti interni sono prese a maggioranza dei 4/5 dei consiglieri in carica. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

  3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Revisore unico, senza diritto di voto.

  4. Alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto, il direttore e altro personale della Fondazione.

  5. L'assenza ingiustificata di un consigliere per più di tre sedute del Consiglio è segnalata al Soggetto designante e può comportare la sua decadenza dalla carica.

 

 

 

 

Art. 13

Competenze del Consiglio di amministrazione

  1. Al Consiglio di amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed assume le deliberazioni afferenti:

    1. i regolamenti per il funzionamento della Fondazione;

    2. la relazione annuale sull'attività svolta;

    3. l’elezione del Vice Presidente;

    4. l’eventuale nomina del Comitato tecnico;

    5. l’eventuale nomina del direttore, l’approvazione del suo compenso e l’approvazione dell’organigramma;

    6. l’ approvazione delle modifiche statutarie;

    7. l’acquisto o la vendita di beni mobili e immobili;

    8. la stipulazione di accordi generali e convenzioni quadro;

    9. la costituzione in giudizio della Fondazione nelle liti civili, penali, amministrative e tributarie, con facoltà di delega per le cause minori e per il contenzioso del lavoro;

    10. l’approvazione di direttive e atti di indirizzo nonché ogni altro atto riservato dai regolamenti al Consiglio di amministrazione;

    11. l’estinzione della fondazione;

    12. la nomina del revisore unico.

 

  1. Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e le relative relazioni accompagnatorie.

  2. Le deliberazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed l) sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

  3. Le deliberazioni di cui alle lettere f) e k) sono assunte con la maggioranza dei 4/5 dei componenti.

 

Art. 14

Comitato tecnico

  1. Il Comitato tecnico, qualora nominato, è composto da non più di 5 membri ed è organo di consulenza a supporto del Presidente e del Consiglio di amministrazione per individuare e interpretare la domanda di ricerca delle filiere agroalimentari regionali.

 

Art. 15

Revisore unico

  1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

  2. Il Revisore adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli art. 2403 e 2403 bis del codice civile. La responsabilità del Revisore è quella dei sindaci prevista dall'art. 2407 del codice civile.

 

 

Capo IV

Struttura organizzativa, programmazione e valutazione dell'attività

 

Art. 16

Struttura organizzativa

  1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari definita dal Consiglio di amministrazione.

 

Art. 17

Direttore

  1. Il Direttore, qualora nominato, deve essere scelto tra soggetti dotati di esperienza e adeguata professionalità nella materia di competenza della Fondazione.

  2. Assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Fondazione, nonché l’organizzazione del personale.

 

 

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 16

Estinzione della Fondazione

1.La Fondazione si estingue quando gli scopi statutari sono divenuti irrealizzabili.

2.L'estinzione è deliberata a maggioranza dei tre quarti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e contestualmente viene nominato un liquidatore.

3.Esperita la fase di liquidazione l’eventuale patrimonio residuo sarà destinato ad altri Enti senza scopo di lucro che perseguano finalità analoghe a quelle della fondazione estinta e comunque nel rispetto dell’art. 31 del Codice civile.

 

Art. 19

Foro competente

1.Ogni controversia relativa all’interpretazione del presente Statuto e collegata con l’attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Torino.

 

Art. 20

Rinvio

1.Per quanto non espressamente riportato dallo Statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del Codice civile e delle sue disposizioni d'attuazione, in particolare quelle in tema di fondazioni private legalmente riconosciute, nonché i regolamenti deliberati dalla Fondazione.

 

Vigone, 6 novembre 2017

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